L’ affidamento familiare è “un intervento di sostegno sociale complesso e flessibile che ha come obiettivo la tutela di bambini e adolescenti in situazione di difficoltà o grave pregiudizio”. In Italia tale istituto è regolato legislativamente:
- dalla L. 184 del 1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;
- dalla L. 149 del 2001 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".
Obiettivo e caratteristiche dell’affido
L’obiettivo principale dell’affido non è l’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine o l’inserimento nel nucleo affidatario, bensì la tutela del ragazzo e della relazione con la famiglia d’origine, affinché possa esserci un rientro in casa.
Nello specifico infatti, durante tutto il percorso, si lavora sul mantenimento della relazione e sulla possibilità di sostenerla e di migliorarla, prendendosi cura parallelamente anche degli aspetti materiali e concreti della famiglia d’origine.
Un progetto di affidamento familiare ben riuscito prevede infatti il rientro del bambino nel nucleo originario. Proprio per questo motivo, l’affido familiare è caratterizzato dalla temporaneità, avendo una durata massima di 24 mesi rinnovabile una sola volta.
Tipologie di affidamento
L’affidamento può essere:
- intrafamiliare;
- eterofamiliare.
Quando i servizi sociali iniziano ad ipotizzare l’allontanamento del minore, il primo passo è quello di capire se ci sono parenti che potrebbero accogliere il ragazzo. Ciò avviene proprio in virtù del fatto che si tende a tutelare la relazione con la propria famiglia.
Quando questo non è possibile, ci si muove verso l’eterofamiliare, trovando cioè una struttura o una famiglia estranea che possa accogliere il bambino. Molto spesso, in queste situazioni si decide di inserire inizialmente il minore in una casa famiglia e poi iniziare l’inserimento in famiglia affinché si abbia più tempo per far conoscere la famiglia e il bambino e poter elaborare quanto sta accadendo.
Distinzione in base alle modalità e tempistiche
Prima di tutto è importante sapere che l’affidamento può avvenire in modalità consensuale o giudiziale:
- viene definito consensuale quando è la famiglia d’origine a richiedere un aiuto ai servizi sociali o comunque non ostacola il progetto di affidamento;
- l’affido giudiziale invece riguarda i casi più gravi in cui è necessario l’allontanamento del minore dal nucleo d’origine, anche contro la volontà di quest’ultimo. In queste situazioni è necessaria quindi la presenza del tribunale dei minori oltre che dei servizi sociali.
In entrambe queste situazioni, il tempo che il minore passa con la famiglia affidataria può dipendere dalle esigenze della famiglia d’origine, dal progetto di affido e dagli obiettivi che si vogliono raggiungere. Come sottolineano i regolamenti sulle diverse modalità di affido di molti comuni italiani, si hanno:
1) affidamento diurno o part-time:
il minore trascorre con i genitori affidatari solo parte della giornata per alcuni o tutti i giorni della settimana. Può essere utile quando la famiglia di origine necessita di un aiuto nell’educazione del bambino. L’affidamento part-time si configura pertanto come un processo attraverso il quale il minore ha la possibilità di avere esperienze integrative positive, che la sua famiglia non è in grado di fornirgli;
2) affidamento per periodi di vacanza:
può risultare uno strumento utile a supplire alle difficoltà che può incontrare una famiglia con una carente rete di supporto sociale, in periodi nei quali non è attivo il sevizio scolastico o i servizi integrativi per il tempo libero. Il minore ha inoltre la possibilità di vivere esperienze complementari positive che la sua famiglia può non essere in grado di fornirgli;
3)affidamento transitorio:
è legato a particolari necessità come per esempio il ricovero in ospedale. Superata l’emergenza, il minore rientrerà nella sua famiglia;
4)affidamento a tempo pieno:
è la soluzione di affidamento più comune, ma anche la più problematica, in quanto non si può stabilire in anticipo la durata precisa. È solo possibile fare un progetto di affidamento per un certo tempo e verificare di volta in volta se è attuabile il rientro oppure se bisogna ricercare altre soluzioni;
5) affidamenti sine die:
sono affidi che non terminano e che dovrebbero essere riservati solamente a situazioni eccezionali, in cui la recuperabilità della famiglia naturale è stata valutata come impossibile e in cui non sono però presenti gli indicatori per un decreto di adottabilità. In questi casi bisogna avere la consapevolezza di aver snaturato il vero scopo dell’affido, che è la temporaneità e il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine.
Chi può andare in affido
L’affido riguarda i bambini e ragazzi fino al compimento dei 18 anni che possano trovarsi in diverse condizioni di disagio come:
- maltrattamenti;
- abusi;
- trascuratezza nei bisogni di benessere fisico e affettivo.
Ci possono essere inoltre, situazioni meno gravi quali: pochi stimoli o trascuratezza da un punto di vista cognitivo, oppure abbandono scolastico.
Anche gli adolescenti in casa famiglia possono giovare di una forma di affido che prevede una famiglia di riferimento, che possa aiutare il ragazzo nel crearsi una rete sociale che lo sostenga nel momento in cui diventerà maggiorenne. La modalità in cui viene posto in affido avviene quasi sempre in modo imprevedibile e ciò rappresenta un “evento critico”.
Chi può essere famiglia affidataria
Per ciò che riguarda i nuclei affidatari ci sono molte meno restrizioni rispetto alle famiglie adottive, proprio per la natura dell’intervento e perché, anche nelle situazioni di affidi full time o sine die permane comunque la potestà genitoriale alla famiglia d’origine. Questo significa che il minore non entrerà nello stato di famiglia del nucleo affidatario e non perderà il suo cognome.
Può prendere un minore in affido:
- una famiglia con o senza figli;
- una coppia sposata o convivente;
- singoli individui;
- comunità di tipo familiare.