L’esercizio abusivo della professione psicologica

L’esercizio abusivo della professione psicologica
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Claudia Perri
Redazione
Psicoterapeuta ad orientamento Psicoanalitico
Unobravo
Articolo revisionato dalla nostra redazione clinica
Pubblicato il
15.7.2024
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L’esercizio abusivo della professione di psicologo e psicoterapeuta ha molta rilevanza nel panorama sanitario e legale: sono infatti in vigore diverse norme con l’obiettivo di garantire la qualità delle prestazioni psicologiche offerte alla popolazione.


In questo articolo illustreremo le leggi che regolano l’esercizio della professione di psicologo e forniremo istruzioni chiare su come procedere alla segnalazione presso l’Ordine professionale competente, in caso di presunte violazioni.


Cosa si intende per esercizio abusivo della professione


L’esercizio abusivo di una professione fa riferimento alla pratica di attività professionali senza essere in possesso dei titoli e delle autorizzazioni necessari per operare.


Nello specifico, per quel che concerne la nostra professione, i soli titoli legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività nel settore psicologico sono:


  • dottore in scienze e tecniche psicologiche, con iscrizione alla sezione B dell’Albo degli psicologi. Chi ha conseguito questa laurea si occupa di prestazioni in contesti sociali, organizzativi e del lavoro per i servizi alla persona e alla comunità (legge n.170/2003)
  • dottore in psicologia, con iscrizione alla sezione A dell’Albo. È un professionista della salute (legge n.3/2018), che opera nell’ambito della prevenzione, diagnosi, abilitazione, riabilitazione e sostegno psicologico (legge n.56/1989).


A novembre 2022, durante il convegno Abuso della professione, dialogo tra ordine e giustizia per tutelare la cittadinanza e la comunità professionale organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto, è emerso un aumento, successivo alla pandemia di Covid-19, degli esposti relativi a sospetti casi di abuso della professione di psicologo.

In particolare Luca Pezzullo, attuale Presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto e consigliere dell'ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi), ha sottolineato la difficoltà nel riconoscimento dell’abusivismo della professione psicologica, rimarcando la necessità di creare delle tecniche strutturate e delle reti istituzionali volte all’individuazione di tali reati.


La normativa vigente sull'esercizio abusivo della professione


L’esercizio abusivo di una professione è un reato previsto e punito dall’art. 348 del Codice Penale:


Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza [...] e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.



Abusivismo della professione e Codice Deontologico degli Psicologi


In due articoli del nuovo Codice Deontologico degli Psicologi si rimarca la responsabilità dei singoli iscritti all’Ordine di appartenenza di contrastare le attività che potrebbero configurarsi come esercizio abusivo della professione.


In particolare, l’art. 8 del Codice Deontologico afferma:


Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.


Inoltre, all’art. 21, il CNOP ha voluto sottolineare la responsabilità per i professionisti nel diffondere le proprie conoscenze a persone che non possiedono titoli di studio in materia psicologica: “L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. […]”.


Segnalare l'esercizio abusivo della professione all'Ordine


L’Ordine degli Psicologi ha la responsabilità e l’onere di collaborare con le autorità giudiziarie per prevenire e contrastare l’esercizio abusivo delle professioni protette, nell’interesse della salute pubblica.


Nello specifico, la Commissione Tutela della Professione ha il compito di visionare le segnalazioni riguardanti presunti abusi di titolo ed esercizio della professione pervenute dagli iscritti all’Ordine, da altri professionisti e dai cittadini.


Prima di inoltrare la propria segnalazione, è importante verificare che la persona non sia iscritta all’Albo degli psicologi della propria regione. È possibile farlo online, grazie a una pagina dedicata sul sito del CNOP.

Se la ricerca dovesse avere esito negativo, è possibile consultare anche il portale della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. È opportuno effettuare questa ulteriore ricerca perché, oltre ai laureati in psicologia, anche i laureati in medicina possono diventare psicoterapeuti, iscrivendosi però a un albo differente. 


Dopo aver appurato che la persona non è presente in nessun albo professionale, occorre segnalare il caso sia all’autorità giudiziaria competente che alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi della regione. Per farlo è necessario:


  • specificare tutte le informazioni che possono essere utili a ricostruire il caso di abuso di professione
  • allegare l’eventuale materiale documentale in proprio possesso.


Una volta ricevuta la segnalazione, la Commissione provvederà a:


  • eseguire un primo screening dei contenuti
  • definire l’oggetto della segnalazione
  • valutare che vi siano le condizioni per procedere. In caso contrario la segnalazione sarà archiviata
  • qualora la segnalazione sia ritenuta idonea, verranno raccolti ulteriori elementi contattando il segnalante e richiedendo l’invio di altra documentazione o una testimonianza.


Le conseguenze per chi esercita abusivamente la professione


Sempre secondo l’art. 348 del Codice Penale, chi esercita abusivamente la professione può essere punito sia con la reclusione che con una sanzione di entità variabile. Le sanzioni sono più severe quando un professionista, legalmente qualificato per la sua attività, induce o guida altri a commettere il reato di esercizio abusivo della professione: la pena può arrivare fino ai 5 anni di reclusione, oltre a una multa che varia tra i 15.000 e i 75.000 euro.


Secondo la stessa legge, la condanna prevede la pubblicazione della sentenza, la confisca dei beni destinati alla commissione del reato, la comunicazione all’Albo di riferimento e l’interdizione da 1 a 3 anni dalla professione. 

Una sentenza della Cassazione del 2015 ha, inoltre, specificato la sussistenza di aggravante per “minorata difesa” (art. 61 n. 5 c.p.), in relazione a una serie di truffe legate all’esercizio abusivo della professione di psicologo, psicoterapeuta e psichiatra, commesse da un imputato a danno di pazienti. L’aggravante si configura quando la persona autrice del reato sfrutta lo stato di vulnerabilità fisica o psichica della vittima.


L'importanza della trasparenza nell'attività psicologica


Al fine di tutelare sia gli operatori del settore che i potenziali pazienti, urge a livello nazionale potenziare i controlli da parte delle istituzioni.


La possibilità di effettuare terapia online comporta, infatti, una maggiore esposizione a casi di abuso dell’esercizio della professione rispetto al passato.


È dunque fondamentale sensibilizzare i cittadini rispetto ai rischi del rivolgersi a operatori privi di competenze specifiche e non formati, oltre che responsabilizzare il personale esperto in benessere psicologico circa la trasparenza e divulgazione dei propri titoli di studio.


BIBLIOGRAFIA


  • Alibrandi L., 2022, Codice penale e leggi complementari, La Tribuna, Milano
  • Cuzzocrea V., et al., 2022, Esercizio abusivo della professione. Cornice Normativa, Ordine degli Psicologi del Lazio
  • Forti G., et al., 2024, Commentario breve al Codice Penale, Cedam, Padova
  • Stampa P., Giannini A. M., 2019, Psicologia, etica, diritto. Prospettive, criticità e problemi aperti, Franco Angeli, Milano.



Bibliografia
Questo è un contenuto divulgativo e non sostituisce la diagnosi di un professionista. Articolo revisionato dalla nostra redazione clinica

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