L’Albo degli Psicologi

L’Albo degli Psicologi
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Romina Terenzi
Redazione
Psicoterapeuta ad orientamento Analitico-Transazionale
Unobravo
Articolo revisionato dalla nostra redazione clinica
Pubblicato il
24.6.2024
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Per avviare la propria attività e durante tutto il tempo in cui esercita la professione, un neo-laureato in materie psicologiche deve iscriversi all’Albo degli Psicologi della propria regione. In questo articolo scopriremo diritti e doveri degli iscritti e perché l’iscrizione rappresenti una forma di tutela sia per il professionista che per il paziente.


Cos'è l'Albo degli Psicologi


L’Albo degli Psicologi è un registro pubblico in cui sono iscritti tutti coloro che possiedono l’abilitazione all’esercizio della professione psicologica. In Italia è stato istituito nel 1989, con la Legge n. 56 (la cosiddetta legge Ossicini), grazie alla quale è stato sancito l’ordinamento della professione di psicologo.


L’iscrizione all’albo professionale è un requisito preliminare affinché lo psicologo possa esercitare: non è possibile, infatti, svolgere alcuna attività inerente la professione psicologica senza tale iscrizione. Essa è inoltre obbligatoria sia per partecipare ai concorsi pubblici che per l’iscrizione alle scuole di specializzazione in psicoterapia. 


L'iscrizione all'Albo


Prima di effettuare le pratiche d’iscrizione all’Albo professionale, devono sussistere delle condizioni preliminari indicate all’art. 7 della Legge n. 56, ovvero:


  • essere cittadino italiano, di uno Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato  con cui esiste trattamento di reciprocità. È prevista una deroga a tale requisito per gli stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso dei titoli legalmente riconosciuti in Italia per l’esercizio della professione
  • avere la residenza in Italia, mentre per i cittadini italiani residenti all’estero occorre documentare di risiedere all’estero e di prestare servizio come psicologi presso enti o imprese nazionali che operino al di fuori del territorio dello Stato
  • non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino  l'interdizione dalla professione
  • essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione. 


L'abilitazione all'esercizio della professione


Negli ultimi anni, a seguito dell’introduzione della legge sulle lauree abilitanti (Legge n. 163/2021), l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo si ottiene contestualmente all’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia.

Precedente alla discussione della tesi di laurea è infatti prevista una Prova Pratica Valutativa (PPV), che ha sostituito l’Esame di Stato successivo all’anno di tirocinio professionalizzante. LA PPV si svolge in modalità orale ed è finalizzata all’accertamento delle competenze professionali conseguite durante l’esperienza di Tirocinio Pratico Valutativo. Il candidato cioè, deve essere in grado di integrare i modelli teorici, gli strumenti e le tecniche psicologiche per effettuare una corretta valutazione del caso e improntare un intervento professionale evidence-based, secondo i principi deontologici e legislativi che regolano la professione.


A seguito del superamento della Prova Pratica Valutativa viene emesso un giudizio di idoneità che consente di accedere alla discussione della tesi di laurea.


Una volta conseguita la Laurea Magistrale e quindi l’abilitazione, è possibile iscriversi alla sezione A dell’Albo degli Psicologi. 


Coloro che stanno conseguendo la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, potranno ottenere l’abilitazione grazie a specifiche disposizioni transitorie, all’articolo 7 della legge n.163/2021.


Modalità di iscrizione


Una volta conseguita l’abilitazione è possibile iscriversi all’Albo degli Psicologi, distinto in due sezioni:


  • la sezione A, per chi ha conseguito la laurea magistrale ed è in possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
  • la sezione B per chi ha l’abilitazione di dottore in tecniche psicologiche, cioè ha conseguito una laurea triennale.


Per procedere all’iscrizione occorre inoltrare la domanda in carta da bollo alla propria regione di residenza o di domicilio professionale ed effettuare i versamenti della tassa d’iscrizione e della tassa di  concessione governativa. Per il reperimento dei moduli e per l’ammontare della quota d’iscrizione, che varia da regione a regione, occorre far riferimento all’Ordine della regione considerata. 


Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi esamina le domande entro due mesi dalla ricezione delle stesse e provvede a dare comunicazione dell’esito della deliberazione agli interessati. Da quel momento, il professionista risulta regolarmente iscritto con un numero d’iscrizione attribuito secondo l’ordine cronologico della deliberazione, il quale determina l’anzianità d’iscrizione.

Si può richiedere inoltre l’annotazione al riconoscimento dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, previa presentazione di relativa domanda e adozione da parte dell’Ordine di un atto deliberativo. 


Per coloro che sono stati sospesi dall’esercizio professionale viene riportata la relativa indicazione. La cancellazione dall’albo viene pronunciata d’ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero nei casi di esercizio della libera professione in situazioni d’incompatibilità o qualora venga meno uno dei requisiti necessari per l’iscrizione. 


Diritti e doveri degli iscritti all'Albo


Gli iscritti all’Albo degli Psicologi costituiscono l’Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe, strutturato a livello regionale. Proprio attraverso un’opportuna ricerca nell’albo regionale o nazionale è possibile accertarsi che lo psicologo sia regolarmente iscritto.


Ogni 4 anni tutti i membri sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio Regionale. Nella seduta di insediamento il Consiglio elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. I Presidenti regionali compongono il Consiglio Nazionale dell’Ordine (CNOP) che ha sede a Roma.


L’iscrizione all’Albo prevede alcuni obblighi, a prescindere dall’effettivo esercizio della professione, fra i quali:


  • il versamento della quota d’iscrizione annuale, il cui ammontare varia da regione a regione
  • il possesso e la comunicazione al proprio Ordine del proprio domicilio digitale, cioè della Posta Elettronica Certificata 


Ultimo requisito per rimanere iscritti all’albo è il conseguimento dei crediti ECM, che possono essere ottenuti attraverso dei corsi erogati da enti accreditati. Si tratta della cosiddetta “formazione continua” che riguarda tutti i professionisti del settore della salute, psicologi compresi, secondo i criteri stabiliti dal nuovo accordo Stato-Regioni.


Bibliografia
Questo è un contenuto divulgativo e non sostituisce la diagnosi di un professionista. Articolo revisionato dalla nostra redazione clinica

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